Pergole e attività di edilizia libera

Tettoie e pergole sono manufatti ben distinti, ma nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e gli usi a cui sono destinate, possono fare nascere contenziosi sui titoli abilitativi.

Quando è necessario richiedere il permesso edilizio?

Il Tar della Lombardia, riprendendo quanto affermato dal Consiglio di stato con la sentenza 825/2015, ha spiegato quali sono le differenze tra le due strutture, e i casi in cui è necessario il titolo abilitativo.

Tettoia

Struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, generalmente di maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato.
Per la tettoia è necessario il titolo abilitativo.

Pergola

Diciamo subito che non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.
La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.
Per la pergola non è necessario il permesso abilitativo.

Eccezione in cui è necessario il permesso abilitativo per la pergola:
La sentenza del Consiglio di stato 306/2017 chiarisce la differenza tra attività edilizia libera e necessità di avere titolo abilitativo, cioè il permesso per costruire. La differenza è tra pergola chiusa sui lati da teli mobili e la pergola chiusa con vetrate. Le prime, i teli mobili, rientrano nelle attività a edilizia libera, le seconde necessitano invece del permesso per essere installate.
Salvo l’eccezione sopra riportata, è sempre possibile installare una pergola nella propria abitazione senza comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatto salvo il diritto di terzi. Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni date dal proprio comune per questo genere di installazioni.

 

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