Lo scorso 27 aprile 2016 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1619, che riguarda il Comune di Roma, ha sottolineato che le strutture non generano veri e propri volumi. Il principio generale (art. 3, comma 1, lettera e.5 del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia) è che le opere precarie non hanno necessità di alcun titolo e ad esse sono assimilati gli interventi di arredo. L’opera principale non è la struttura in sé, di plastica o metallo, con parti mobili o fisse, bensì la tenda, quale elemento di protezione da sole e agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dell’esterno dell’unità abitativa. In un contesto già edificato, quindi, la struttura in alluminio anodizzato è un mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda.
L’utilizzo è temporaneo e la struttura in alluminio è un accessorio (Il Sole 24 Ore n. 121 del 4/5/2016)
In sintesi, non occorre il previo rilascio del permesso di costruire nel caso di una tenda retrattile, perchè questa si risolve in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste. Solo nel caso in cui la struttura sia tamponata sulle pareti verticali da lastre in vetro mobili “a pacchetto”, munite di supporti che manualmente scorrano in appositi binari, con un vetro fisso superiore (timpano), il tutto inserito nelle strutture di alluminio anodizzato, si configurerebbe un vero nuovo volume.
Infine per l’utilizzo di queste coperture mobili, aventi funzione di schermature solari, fino al prossimo 31 dicembre 2016 è possibile beneficiare della Detrazione Fiscale del 65% per risparmio energetico.